Deroghe
Le eccezioni confermano la regola - purtroppo anche nella protezione degli uccelli. I divieti fondamentali di cattura, di caccia durante il periodo riproduttivo e durante il ritorno nei luoghi di nidificazione (caccia primaverile) sono spesso compromessi da deroghe.
Deroghe per rispettare le tradizioni
La direttiva Uccelli consente delle deroghe ai divieti quando uno Stato membro lo ritenga estremamente necessario. Anche qui, le deroghe sono più facili da ottenere per le 82 specie cacciabili di cui all'allegato II della direttiva UE Uccelli che per le specie totalmente protette. Una deroga può essere concessa solo quando non ci siano "altre soluzioni soddisfacenti", se ha un'incidenza solo su "piccole quantità" di uccelli e a fronte di controlli rigorosi.
Sfortunatamente questo articolo della Direttiva apre le porte all'erosione dei principi della stessa legge. Non è infatti definito né cosa siano le condizioni rigidamente controllate, né cosa sia una piccola quantità. La questione di una "soluzione soddisfacente " è poi spesso interpretata dai politici e dalle autorità in maniera di favorire i cacciatori.
Un buon esempio è l'autorizzazione di diversi tipi di trappole in Francia. L'argomentazione: si tratta di valorizzare una tradizione cara agli uccellatori che vogliono catturare gli uccelli proprio così, non c'è quindi altra soluzione soddisfacente che l'uso di queste trappole. Deroga concessa. Dall'Italia viene invece un esempio opposto: qui la cattura di tordi con le reti è stata vietata grazie a una lunga campagna a cui ha partecipato anche il CABS. L'argomentazione: si possono allevare i tordi, quindi c'è un'altra soluzione soddisfacente.
Va detto che per tutte le derogherelative alla caccia che vengono accettate nel seno della direttiva Uccelli dell'Unione Europea vale il seguente principio: gli uccelli catturati o uccisi non possono essere utilizzati in commercio.
Deroghe per l'agricoltura
In caso di danni in agricoltura, silvicoltura e pesca le autorità possono adottare delle deroghe ai divieti posti dalla Direttiva Uccelli dell'Unione Europea. Le rispettive leggi nazionali di tutela della fauna selvatica e di regolamentazione dell'attività venatoria hanno ovviamente recepito questa possibilità. Queste eccezioni sono concesse relativamente più facilmente per le 82 specie cacciabili di cui all'allegato II della direttiva UE Uccelli, per altre specie - in genere protette - gli ostacoli sono relativamente più elevati.
Tipici esempi di tali deroghe sono le autorizzazioni all'abbattimento di storni nelle coltivazioni di frutta in Italia (anche se lo storno in Italia non è cacciabile) o alla caccia dei colombacci durante la stagione riproduttiva per le coltivazioni ortofrutticole in Germania ( il colombaccio è anche elencato nell'allegato II della Direttiva).
In principio serve una disamina critica e scientifica delle motivazioni che stanno alla base di queste deroghe e si va a guardare se le richieste sono supportate da prove tangibili e verificabili. Spesso c'è infatti il sospetto che il danno lamentato sia solo un pretesto per poter abbattere altro e che gli agricoltori e cacciatori si nascondano dietro la classica foglia di fico.