Altre convenzioni internazionali
Accordo africano-eurasiatico per gli uccelli acquatici (AEWA)
L'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, noto anche come AEWA (abbreviazione di Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), è un trattato indipendente internazionale che ha lo scopo di proteggeregli uccelli acquatici migratori, ed è stato sviluppato nel quadro della Convenzione di Bonn sotto l'auspicio dell'UNEP.
Il testo è stato completato il 18 giugno 1995 a l'Aia nei Paesi Bassi, ed è entrato in vigore il 1º novembre 1999 dopo che i 14 paesi coinvolti, sette dell'Eurasia e sette dell'Africa, lo hanno ratificato. Su un totale di 119 stati rivieraschi, 80 hanno aderito all'accordo, inclusa l'Unione Europea. L'Italia ha aderito formalmente al trattato con la legge 6 febbraio 2006, n.66. L'AEWA è più una dichiarazione di volontà che una legge.
Convenzione di Bonn (CMS)
La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l’obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine ed aviarie in tutti i loro spostamenti. A causa del lungo raggio della loro rotta di migrazione, lo stato dell'avifauna dipende, infatti, da una tutela coordinata a livello internazionale.
Si tratta di un trattato intergovernativo, sancito sotto l'egida dell’UNEP, per la conservazione della vita selvatica e degli habitat su scala globale: le riunioni, che si svolgono regolarmente, offrono una buona opportunità per sollecitare ripetutamente una migliore protezione degli uccelli migratori.
L'accordo comprende ora 128 stati membri dell'Africa, dell'Eurasia, dell'America centrale e meridionale e dell'Oceania ed è l’unica convenzione globale specializzata nella conservazione delle specie migratrici, dei loro habitat e delle rotte di migrazione.
Legislazione nazionale
Nessuno degli accordi internazionali entra immediatamente in vigore: i regolamenti devono essere recepiti nella legislazione nazionale in ogni Stato. Alcuni Paesi hanno adottato un pacchetto legislativo relativamente compatto che contiene tutte le clausole necessarie. Altri paesi hanno invece emanato una serie di leggi e regolamenti che sono di difficile comprensione e controllo. Un esempio tra questi è la Germania, dove il federalismo molto pronunciato rende il quadro normativo complessivo caotico. Inoltre ciascuno dei 16 stati federali ha le sue leggi sulla conservazione della natura e sulla regolamentazione della caccia, oltre ad avere le normative statali con le relative norme di attuazione. Una situazione simile si verifica anche in Italia: la legislazione sulla caccia spesso non viene rispettata e da parte delle Regioni vengono promulgate leggi o atti amministrativi in violazione delle normative europee e nazionali: dall’aumento illegittimo delle specie cacciabili, a calendari venatori con periodi di caccia troppo lunghi, autorizzazioni di caccia in zone vietate, come la aree protette.
In Italia la legge quadro di riferimento è la n.157 del 1992 che ha anzitutto l’obiettivo di stabilire le norme per la protezione degli animali selvatici e, di conseguenza, fissa le regole generali per lo svolgimento dell’esercizio venatorio. L'articolo 1 della legge 157/1992 recita: “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”.